art. 76 disp.att. cpc · DM 44/2011

Istanza di visibilità fascicolo

Modello di istanza per richiedere la visibilità del fascicolo telematico presso la cancelleria tribunale. Per parti, periti, CTU e ausiliari.

Approfondimento

Come funziona

L'istanza di visibilità è un documento formale con cui chiedi al tribunale di poter consultare gli atti del fascicolo telematico depositati in cancelleria. Serve quando, pur essendo interessato al procedimento (come perito, consulente tecnico, ausiliare del giudice o parte non rappresentata da difensore), non hai ancora accesso diretto al sistema telematico.

Il modello proposto è conforme all'art. 76 delle Disposizioni attuative del Codice di procedura civile e al Decreto ministeriale 44/2011, che disciplina le modalità di gestione dei fascicoli digitali nei tribunali.

Il documento deve essere indirizzato formalmente alla cancelleria del tribunale competente e contiene gli elementi essenziali: - Identificazione del soggetto richiedente (nome, qualifica: perito, CTU, ausiliare) - Numero del procedimento e giudice competente - Richiesta chiara di accesso agli atti - Sottoscrizione (anche in forma semplice se inviato telematicamente)

Una volta presentata, la cancelleria valuterà la tua legittimazione e ti comunicherà le credenziali o le modalità di consultazione del fascicolo.

Quando usare questo strumento

Usa questa istanza quando:

• Sei perito, consulente tecnico ufficio (CTU), ausiliare del giudice oppure parte non rappresentata da difensore e devi consultare gli atti del fascicolo digitale • La cancelleria non ti ha ancora fornito credenziali di accesso al sistema telematico • Hai necessità di leggere gli atti depositati dalle altre parti per svolgere le tue funzioni • Il procedimento è gestito mediante fascicolo telematico (obbligatorio nei tribunali dal 2014)

**Non usare questo modello se:**

• Sei rappresentato da un avvocato: è il difensore che ha accesso diretto e può richiedere visibilità per conto tuo • Stai ricorrendo contra un provvedimento: in quel caso è necessario depositare il ricorso stesso presso la segreteria della corte d'appello, non un'istanza di semplice visibilità • Sei un difensore registrato al CNF: hai già accesso autonomo al sistema telematico

Per altri modelli di ricorso o istanze processuali, consulta gli [strumenti di atti e modelli](/strumenti/atti-modelli).

Normativa di riferimento

Questo modello si fonda su:

• **Art. 76 Disposizioni attuative del Codice di procedura civile (d.P.R. 115/2002)**: disciplina l'accesso al fascicolo telematico per i soggetti interessati al procedimento • **Decreto ministeriale 44/2011**: regola tecniche e modalità di gestione dei fascicoli digitali presso i tribunali • **Codice della privacy (GDPR)**: garantisce il trattamento legittimo dei dati personali nelle comunicazioni con l'amministrazione giudiziaria

La richiesta di visibilità è un diritto procedimentale riconosciuto alle parti e ai soggetti che partecipano attivamente al processo, anche se privi di rappresentanza legale.

Domande frequenti

Chi può chiedere la visibilità del fascicolo?

Possono chiedere visibilità le parti (ricorrente, convenuto), i periti, i consulenti tecnici dell'ufficio (CTU), gli ausiliari del giudice (amministratori, curatori) e più in generale chiunque abbia una partecipazione legittima al procedimento. Se rappresentato da avvocato, è il difensore a gestire l'accesso telematico in tuo nome.

Quanto tempo ci vuole per ottenere le credenziali dopo la presentazione?

Non esiste un termine legale fisso. La cancelleria valuta la richiesta e comunica l'esito (accettazione o diniego) di norma entro pochi giorni lavorativi. Se hai urgenza, puoi richiedere un riscontro telefonico al settore telematica del tribunale competente.

Come presento l'istanza: carta o posta elettronica?

Dipende dall'organizzazione del tribunale. La maggior parte accetta il modello stampato e sottoscritto presso l'ufficio di cancelleria, oppure via pec se il tribunale ha un indirizzo di posta certificata dedicato. Verifica sul sito del tribunale competente prima dell'invio.

Devo allegare documenti che provino la mia qualifica di perito o CTU?

Sì, se richiesto dalla cancelleria. Allega copia dell'incarico del giudice, o del decreto di nomina, oppure una dichiarazione scritta della tua qualifica e del numero di procedimento. La cancelleria potrebbe chiederti chiarimenti se i dati non sono sufficientemente documentati.

Cosa succede se la richiesta viene negata?

Se la cancelleria nega l'accesso, puoi ricorrere al giudice del procedimento con un'istanza motivata, oppure contattare il dirigente dell'ufficio. Il diniego deve essere comunque motivato e non arbitrario. Verifica che la tua legittimazione al fascicolo sia corretta prima di ricorrere.

Il modello funziona per tutti i tribunali?

Sì, il modello è conforme alle norme nazionali e quindi valido per tutti i tribunali italiani che gestiscono fascicoli telematici. Tuttavia, alcuni tribunali potrebbero avere moduli aggiuntivi o specifiche interne: verifica sempre sul portale del tribunale competente.

La visibilità del fascicolo mi permette di copiare e scaricare gli atti?

La visibilità garantisce la consultazione online degli atti. Il diritto a copie cartacee o digitali è disciplinato da norme specifiche sulla riproduzione di documenti e comporta spesso il pagamento di diritti di segreteria. Chiedi alla cancelleria le modalità per ottenere copie autenticate.