art. 83 cpc

Procura alle liti

Modello di procura speciale alle liti ex art. 83 cpc. Conferisci il mandato all'avvocato con facoltà processuali personalizzabili.

Approfondimento

Come funziona

La procura alle liti è il documento con cui una parte conferisce a un avvocato il mandato per rappresentarla in giudizio. Secondo l'art. 83 del Codice di procedura civile, la procura deve essere conferita per atto pubblico o per scrittura privata autenticata; tuttavia, in ambito civile, è ammessa anche la procura sottoscritto digitalmente a condizione che rispetti i requisiti formali previsti.

Questo modello segue la struttura standard: intestazione con identificazione della parte (mandante) e dell'avvocato (mandatario), elencazione degli atti e delle facoltà conferite, sottoscrizione. Le facoltà processuali includono la possibilità di compiere atti di ordinaria amministrazione processuale (depositi, notifiche, comparizioni) e, se esplicitamente autorizzate, atti straordinari come transazioni, conciliazioni e rinunce.

Il modello è compilabile: inserisci i dati personali della parte, i dettagli dell'avvocato, specifichi il giudizio (ricorso, atto di citazione, numero di causa) e scegli quali facoltà aggiuntive rilasciare. La sottoscrizione avviene tramite firma autografa (poi da autenticare presso notaio o studio legale) oppure tramite firma digitale.

Quando usare questo strumento

Usa questa procura quando ti devi affidare a un avvocato per una controversia civile e hai già identificato il professionista. È obbligatoria in tutte le cause civili davanti al tribunale ordinario; non è invece richiesta per le controversie di valore inferiore a €1.100 davanti al giudice di pace (dove basta una sottoscrizione o una comunicazione scritta).

Usa questo modello se: • Sei ricorrente o convenuto in una causa civile • Hai scelto l'avvocato e desideri conferirgli un mandato professionale • Vuoi personalizzare le facoltà processuali (ad esempio, limitare il potere di transazione)

**Validità giuridica**: il documento ha validità legale solo se sottoscritto con firma autografa autenticata oppure con firma digitale qualificata. Non è valida la sola sottoscrizione digitale non qualificata (email, Whatsapp, ecc.).

Se invece devi compilare atti preliminari (richiesta di consulenza, termini per costituirsi in giudizio, reclami amministrativi), consulta altri strumenti della sezione Atti e modelli.

Cosa contiene il modello

Il modello include:

• **Dati del mandante**: nome, cognome, codice fiscale, domicilio (parte che nomina l'avvocato) • **Dati del mandatario**: nome, cognome, numero di iscrizione all'albo degli avvocati, studio legale • **Identificazione della controversia**: giudizio, tribunale, numero di causa (se già assegnato), oggetto della lite • **Facoltà ordinarie**: rappresentanza in giudizio, deposito atti, notifica, comparizione in udienza, ricezione notifiche • **Facoltà straordinarie**: transazione, conciliazione, rinuncia agli atti, rinuncia all'azione, accettazione della proposte di pagamento • **Clausole di autenticazione**: spazi per la firma del mandante e, ove previsto, per l'autenticazione notarile

Ogni sezione è personalizzabile in base alla natura della controversia e al grado di libertà che intendi concedere all'avvocato.

Normativa di riferimento

• **Art. 83 Codice di procedura civile**: dispone le modalità di conferimento della procura alle liti (atto pubblico o scrittura privata autenticata) • **Art. 82 c.p.c.**: definisce il mandato processuale e i poteri dell'avvocato • **Artt. 77-80 c.p.c.**: trattano i rappresentanti processuali e i requisiti di capacità • **Art. 180 c.p.c.**: prevede la costituzione dell'avvocato in giudizio e la sua qualificazione • **D.M. 55/2014** (Tariffe professionali): contiene disposizioni sulla competenza professionale e sui conflitti di interesse • **Codice Deontologico forense**: regola gli obblighi dell'avvocato e la riservatezza

Domande frequenti

La procura alle liti deve essere per forza autenticata?

Sì, secondo l'art. 83 cpc, la procura deve essere conferita per atto pubblico (presso notaio) oppure per scrittura privata autenticata (presso avvocato, notaio o altri ufficiali). Non è valida la semplice sottoscrizione privata non autenticata, nemmeno se inviata via email all'avvocato. L'autenticazione è obbligatoria per garantire la genuinità della firma.

Posso firmare la procura digitalmente?

Sì, se usi una firma digitale qualificata o una firma elettronica avanzata secondo il D.lgs. 82/2005. In questo caso il documento è equiparato a scrittura privata autenticata. Non è sufficiente una firma elettronica semplice (Spid, ecc.) senza autenticazione notarile o del professionista.

Posso limitare i poteri dell'avvocato nella procura?

Sì, puoi escludere o limitare specifiche facoltà (ad esempio, vietare la transazione o la conciliazione senza tuo consenso). È sufficiente non inserire la clausola che autorizza la facoltà straordinaria oppure aggiungere una nota esplicita nella procura. L'avvocato potrà compiere solo gli atti esplicitamente autorizzati.

Devo fare una procura separate per ogni grado di giudizio?

No, una procura alle liti vale per tutti i gradi di giudizio (primo grado, appello, cassazione) purché non sia revocata. Tuttavia, se cambi avvocato o se vuoi aggiungere limitazioni, devi stipulare una nuova procura oppure una revoca esplicita della precedente.

Che differenza c'è tra procura e incarico scritto all'avvocato?

La procura alle liti è il documento formale richiesto dal cpc per la rappresentanza in giudizio e ha effetto legale processuale. L'incarico scritto è la comunicazione iniziale della volontà di farsi rappresentare, ma non sostituisce la procura autenticata. Spesso il modello di procura contiene anche l'incarico professionale, combinando entrambi gli aspetti.

Chi può sottoscrivere la procura se sono una persona giuridica (società, associazione)?

La procura deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della persona giuridica (amministratore, sindaco, presidente) oppure da chi ha specifico potere di stipula secondo l'atto costitutivo. La sottoscrizione può avvenire con firma autografa autenticata o con firma digitale della società.

Posso revocare la procura durante il processo?

Sì, puoi revocare la procura in qualsiasi momento, ma la revoca deve essere comunicata all'avvocato e depositata in giudizio. La revoca non ha effetto immediato finché il giudice non la notifica al contempo all'avvocato. È consigliabile farlo tramite avvocato per evitare complicazioni procedurali.