L. 53/1994 · art. 3-bis L. 53/1994

Relata di notifica PEC

Modello di relata di notificazione a mezzo PEC conforme a L. 53/1994 e art. 3-bis. Incluso: dati mittente, destinatario e ricevute.

Approfondimento

Come funziona

La relata di notificazione PEC è il documento che l'avvocato compila per attestare l'avvenuta notificazione di un atto processuale tramite posta elettronica certificata, secondo il meccanismo della notificazione in proprio previsto dall'art. 3-bis della L. 53/1994.

Il modello guida l'operatore attraverso i campi essenziali: identità del mittente (avvocato), dati del destinatario, descrizione dell'atto notificato e, crucialmente, i riferimenti alle ricevute PEC (data e ora di consegna o mancata consegna).

Questo documento assume valore probatorio nel procedimento: la relata sottoscritta dall'avvocato notificante costituisce prova della notificazione stessa, purché redatta in conformità ai requisiti di legge. Per questo motivo è fondamentale compilarla con precisione, riportando fedelmente quanto risulta dalle ricevute fornite dal gestore PEC.

Il modello è strutturato per essere facilmente adattabile a diverse tipologie di atti (citazioni, decreti ingiuntivi, decreti ex art. 1348 c.c., documenti civili e amministrativi) e garantisce la conformità alla normativa.

Quando usare questo strumento

Usa questo modello ogni volta che tu, come avvocato, notifichi un atto processuale direttamente tramite PEC al destinatario, senza ricorso a un ufficiale giudiziario o altro soggetto.

La relata è obbligatoria nei procedimenti civili, amministrativi e in generale in tutte le materie dove la notificazione in proprio è consentita dalla legge. È particolarmente frequente nelle cause civili ordinarie, nelle procedure esecutive, nelle controversie amministrative e nei giudizi tributari.

**Validità giuridica**: La relata sottoscritta dall'avvocato notificante ha valore probatorio immediato nel processo. Non è necessario depositar-la prima della notificazione, ma deve essere allegata agli atti successivi (memoria, ricorso di risposta) per documentare l'avvenuta notificazione. Il suo valore dipende dalla correttezza della compilazione e dalla concordanza con le ricevute PEC.

**Non usare questo modello se**: la notificazione è affidata a un ufficiale giudiziario (in quel caso redige un verbale di notificazione) o se la PEC del destinatario non è nota/disponibile (eventualmente dovrai ricorrere a forme alternative di notificazione).

Cosa contiene il modello

Il modello include i seguenti elementi:

• **Intestazione**: titolo e riferimento normativo (L. 53/1994, art. 3-bis) • **Dati del notificante**: nome, cognome, numero di iscrizione all'Albo, studio legale e firma • **Dati del destinatario**: nome, cognome (o ragione sociale), indirizzo PEC e/o domicilio digitale • **Descrizione dell'atto notificato**: tipologia (citazione, decreto, ordinanza ecc.), numero, data e breve oggetto • **Data e ora di notificazione**: ricavate dalla ricevuta PEC di consegna o di mancata consegna • **Dettagli della ricevuta PEC**: numero di ricezione, mittente (indirizzo PEC), subject della mail e stato della notificazione • **Dichiarazioni di conformità**: attestazione che la notificazione è avvenuta secondo le forme di legge • **Sottoscrizione e data**: firma autografa o digitale dell'avvocato notificante

Normativa di riferimento

• **L. 53/1994** (Legge sulla responsabilità professionale dell'avvocato): definisce l'esercizio della professione e le facoltà processuali • **Art. 3-bis L. 53/1994**: regola esplicitamente la notificazione in proprio da parte dell'avvocato tramite PEC, introducendo il regime della relata come prova della notificazione • **Art. 142 c.p.c.**: dispone le regole generali sulla notificazione degli atti processuali • **Art. 175 c.p.c.**: disciplina le condizioni della notificazione in proprio da parte dell'avvocato • **D.L. 179/2012** (Decreto Sviluppo): introduce e regola l'uso della PEC nella notificazione

Domande frequenti

La relata PEC deve essere depositata in giudizio prima della notificazione?

No, la relata non deve essere depositata preventivamente. Invece, va conservata dall'avvocato e prodotta nel fascicolo processuale (allegata ai successivi atti) solo quando richiesto dal corso del procedimento o per dimostrare l'avvenuta notificazione in caso di contestazione. È tuttavia prudente depositarla insieme ai primi atti difensivi successivi alla notificazione.

Cosa succede se la ricevuta PEC indica 'mancata consegna'?

Se il gestore PEC comunica mancata consegna (perché la casella è piena, disabilitata o non esiste), la notificazione tramite PEC non è avvenuta. In questo caso la relata deve attestare la mancata consegna e l'avvocato deve ricorrere a una forma alternativa di notificazione (raccomandata, ufficiale giudiziario) per rispettare i termini di legge.

La relata deve essere sottoscritta a mano o può essere digitale?

La relata può essere sottoscritta con firma autografa (scansionata e allegata al fascicolo telematico) oppure, preferibilmente, con firma digitale. La firma digitale dell'avvocato garantisce maggiore certezza e è conforme ai sistemi telematici dei tribunali. In ogni caso, la sottoscrizione è elemento essenziale di validità.

Se l'atto notificato è riservato o contiene dati sensibili, come devo procedere?

La relata deve comunque essere compilata fedelmente con i dati essenziali della notificazione (data, ora, ricevuta PEC). Se l'atto contiene informazioni riservate, la descrizione in relata può essere generica ('atto di rito' o 'documentazione processuale'), rinviando al numero di protocollo. La riservatezza riguarda l'atto stesso, non la prova della sua notificazione.

Posso usare la PEC del domicilio digitale (INI-PEC) al posto della PEC ordinaria?

Sì, la notificazione può avvenire anche tramite PEC di domicilio digitale iscritto in banche dati professionali, se disponibile e se corrisponde al domicilio dichiarato dalla controparte. La procedura e la relata restano identiche: vale sempre la ricevuta del gestore PEC come prova della notificazione.

La relata è valida anche per notifiche amministrative (non processuale)?

Sì, il modello è adattabile a notificazioni amministrative che seguono il medesimo regime PEC (es. comunicazioni di enti pubblici, ordini professionali). Però verifica sempre se la normativa amministrativa di settore impone forme diverse; ad esempio il codice dell'amministrazione digitale prevede regole specifiche per le PA.

Se notifico a più destinatari, faccio una sola relata o una per ciascuno?

È possibile fare una unica relata che attesti la notificazione a più destinatari, purché ognuno sia chiaramente identificato e le ricevute PEC siano tutte allegate e leggibili. Tuttavia, per clarità processuale, è frequente redigere una relata separata per ogni destinatario: ciò evita confusioni e facilita il reperimento dei dati in fascicolo.