Art. 2934-2953 c.c.

Prescrizione dei diritti (civile)

Calcola la data di prescrizione di un diritto civile in base alla categoria. Ordinaria 10 anni, illecito 5 anni e altre fattispecie.

Approfondimento

Come funziona

La prescrizione è il decorso di tempo che, se trascorso senza interruzione, estingue un diritto. Non tutti i diritti si prescrivono nello stesso modo: la legge stabilisce termini diversi a seconda della natura della pretesa.

Questo calcolatore ti consente di:

1. **Scegliere la categoria di diritto** tra le opzioni principali previste dal codice civile (ordinaria, illecito extracontrattuale, crediti tributari, ecc.) 2. **Indicare la data di inizio** del termine di prescrizione (solitamente il giorno in cui il diritto poteva essere esercitato o il giorno della lesione) 3. **Ottenere automaticamente la data di scadenza** considerando il numero di anni previsto per quella categoria 4. **Verificare lo stato** (se già scaduto, se in corso, quanto tempo rimane)

Il tool applica le regole ordinarie di computo dei termini. Ricorda che la prescrizione può essere **interrotta** da determinate azioni (richiesta di pagamento, atto di citazione, ecc.), riportandola a zero. Per calcoli che considerano interruzioni specifiche o sospensioni, consulta la normativa o un professionista.

Esempio pratico

Supponiamo che il 15 marzo 2019 tu abbia subito un danno a causa della negligenza di terzi (illecito extracontrattuale). Il diritto al risarcimento è soggetto a prescrizione quinquennale.

Inserendo: - **Categoria**: Illecito extracontrattuale - **Data inizio**: 15 marzo 2019

Il calcolatore ti mostrerà che la prescrizione scade il **15 marzo 2024**. Se oggi siamo nel 2024 e non hai ancora agito, l'esercizio del diritto entro questa data è cruciale. Dopo, il diritto si estingue e non puoi più ricorrere al giudice.

Cosa ti serve

- **Categoria del diritto**: Individua a quale fattispecie appartiene il tuo diritto (ordinaria, responsabilità civile, crediti di lavoro, ecc.). Se sei in dubbio, consulta la descrizione di ogni categoria nel menu a tendina. - **Data di inizio prescrizione**: Solitamente è il giorno in cui il diritto poteva essere esercitato per la prima volta, oppure il giorno della lesione (per gli illeciti). Trovererai questa data nei documenti pertinenti (contratto, data del sinistro, comunicazione ricevuta, ecc.).

Quando usare questo strumento

Usa questo calcolatore se: - Devi verificare se un diritto è ancora esercitabile o se è prescritto - Vuoi sapere quanto tempo rimane per agire in giudizio o per fare una richiesta - Stai compilando una documentazione e hai bisogno di una data di riferimento - Hai ricevuto una diffida e vuoi controllare indipendentemente se è ancora valida

**Quando NON usare questo tool:** - Se il tuo caso è complicato e coinvolge interruzioni di prescrizione (es. richiesta formale inoltrata, atto di citazione precedente): in questi casi la data di scadenza si azzera e questo calcolatore non le considera. Rivolgiti a un avvocato. - Se il diritto rientra in materie speciali (fallimento, diritto amministrativo, diritto pubblico): la prescrizione può avere regole diverse. Consulta la normativa specifica. - Se la data di inizio è incerta o disputata: il tool applica il dato che inserisci, ma la prova della data è una questione di fatto in giudizio.

Per una panoramica generale sulla prescrizione civile, vedi l'[art. 2934 c.c.](/biblioteca/codice-civile/art-2934) che fissa il termine ordinario di 10 anni.

Normativa di riferimento

- [Art. 2934 c.c. – Prescrizione ordinaria dei diritti](/biblioteca/codice-civile/art-2934) - [Art. 2935 c.c. – Prescrizione dei crediti di lavoro](/biblioteca/codice-civile/art-2935) - [Art. 2946 c.c. – Prescrizione delle azioni per risarcimento danno da illecito](/biblioteca/codice-civile/art-2946) - [Art. 2947 c.c. – Prescrizione ordinaria nei confronti della PA](/biblioteca/codice-civile/art-2947) - [Art. 2948 c.c. – Prescrizione breve (1-3 anni)](/biblioteca/codice-civile/art-2948) - [Art. 2954 c.c. – Interruzione della prescrizione](/biblioteca/codice-civile/art-2954)

Domande frequenti

Qual è la differenza tra prescrizione ordinaria e ordinaria di un illecito?

La prescrizione ordinaria è di 10 anni e si applica ai diritti in generale. Per i danni causati da illecito extracontrattuale (negligenza, diffamazione, danno biologico) la prescrizione è più breve: 5 anni dal giorno della lesione. Anche i crediti da lavoro hanno termini specifici (es. 2 anni per le retribuzioni). Il calcolatore ti consente di scegliere la categoria corretta.

Se ho ricevuto una diffida, si ferma la prescrizione?

Una semplice diffida non interrompe la prescrizione. L'interruzione avviene solo con atti formali riconosciuti dalla legge: una richiesta di pagamento scritta, un atto di citazione, un pignoramento, una richiesta di mediazione. Se hai ricevuto una diffida, verifica se contiene atti di interruzione effettivi, altrimenti il termine continua a decorrere.

Posso esercitare il mio diritto nel giorno esatto della scadenza della prescrizione?

Sì. La prescrizione si completa alle 24:00 dell'ultimo giorno. Se agisci in giudizio entro quella data (anche l'ultimo secondo utile), il diritto non è ancora prescritto. Tuttavia, per ragioni pratiche, è meglio non aspettare l'ultimo momento: potrebbero esserci ritardi postali, tecnici o amministrativi.

Se la prescrizione è sospesa, quando ricomincia a decorrere?

La sospensione della prescrizione (diversa dall'interruzione) si verifica in situazioni particolari previste dalla legge, come minore età, incapacità, rapporto di dipendenza. Quando cessa la causa di sospensione, il termine riprende a decorrere da dove era stato fermo. Questo calcolatore non modella le sospensioni: se applicabili nel tuo caso, rivolgiti a un professionista.

Il calcolatore include le interruzioni di prescrizione?

No. Il tool calcola il termine ordinario dal giorno di inizio senza considerare interruzioni sopravvenute. Se il diritto è stato oggetto di richiesta di pagamento, citazione o altro atto interruttivo, la data reale di scadenza sarà diversa. Consulta un avvocato per casi complessi.

Cosa succede se il diritto è già prescritto? Posso ancora agire?

Una volta completata la prescrizione, il diritto si estingue. Non puoi più ricorrere al giudice e il debitore può eccepiare la prescrizione in suo favore. Esistono rarissime eccezioni (es. frode), ma in linea generale il diritto è perduto e irrecuperabile.

Come faccio a sapere esattamente qual è la data di inizio della prescrizione nel mio caso?

La data di inizio dipende dal tipo di diritto. Per i contratti, è il giorno del mancato adempimento o della consegna. Per gli illeciti, è il giorno della lesione (anche se scoperto dopo). Esamina i documenti pertinenti: contratti, fatture, report di sinistri, comunicazioni ricevute. Se è incerta, chiedi a un professionista.