TUIR art. 10 c. 1 lett. c

Deduzione assegno al coniuge

Calcola la deduzione dell'assegno periodico al coniuge separato o divorziato e scopri come riduce il tuo reddito imponibile.

Approfondimento

Come funziona

La deduzione dell'assegno al coniuge è una riduzione del reddito imponibile (non una detrazione d'imposta) riconosciuta a chi versa assegni periodici al coniuge separato o divorziato. Questo strumento ti consente di calcolare l'importo deducibile in base all'ammontare degli assegni effettivamente corrisposti durante l'anno fiscale.

Secondo l'articolo 10, comma 1, lettera c del TUIR, sono deducibili gli assegni periodicabili destinati al mantenimento del coniuge (in caso di separazione personale o divorzio). La deduzione non è automatica: occorre che gli assegni siano effettivamente corrisposti e documentati.

Il calcolo è semplice: inserisci l'importo totale degli assegni versati nell'anno fiscale e lo strumento determina l'importo che puoi dedurre dal tuo reddito complessivo. Questa deduzione comporta una riduzione diretta del reddito imponibile, con conseguente diminuzione dell'imposta lorda dovuta.

Esempio pratico

Supponiamo che Marco sia divorziato e versi a sua moglie un assegno mensile di 500 euro per il mantenimento. Nel corso dell'anno fiscale (12 mesi) versa complessivamente 6.000 euro.

Inserendo 6.000 euro nello strumento, riceverai immediatamente l'importo deducibile (pari all'importo versato, salvo eventuali limiti normativi). Questa cifra sarà sottratta dal reddito complessivo di Marco nel modello 730 o nella dichiarazione dei redditi, riducendo così l'imponibile e, di conseguenza, le imposte dovute.

Cosa ti serve

Per usare questo strumento prepara i seguenti dati:

• **Importo totale assegni versati nell'anno**: somma tutti gli assegni periodici corrisposti al coniuge dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno fiscale (reperibile dalle ricevute di pagamento, bonifici bancari o altre prove di versamento)

• **Conferma del vincolo di separazione/divorzio**: il beneficiario deve essere l'ex coniuge in caso di separazione personale o divorzio (verificabile dall'ordinanza di separazione o dal decreto di divorzio)

Non occorrono dati aggiuntivi; il calcolo è immediato una volta fornito l'importo.

Quando usare questo strumento

Usa questo calcolatore se:

• sei separato legalmente o divorziato e versi assegni periodici al tuo ex coniuge; • devi compilare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi (Redditi PF); • vuoi verificare immediatamente quanto puoi dedurre dal tuo reddito imponibile; • desideri ottenere un calcolo rapido senza ricorrere a intermediari.

**Quando NON usare questo strumento**: se gli assegni sono versati a figli (assegni per il mantenimento dei figli), utilizza invece il calcolatore specifico per deduzioni familiari. Se devi calcolare ritenute d'acconto su assegni corrisposti, consulta gli strumenti dedicati alle ritenute fiscali.

Questo strumento applica la normativa generale sull'art. 10 c. 1 lett. c TUIR senza personalizzazioni su casi particolari (ad esempio, assegni non periodicabili o limiti specifici per redditi molto alti).

Normativa di riferimento

• TUIR (Testo Unico delle Imposte sul Reddito) — articolo 10, comma 1, lettera c: disciplina la deducibilità degli assegni periodici destinati al mantenimento del coniuge

• Codice Civile — articoli sulla separazione personale e divorzio: precisano le forme e le condizioni di corresponsione degli assegni

• Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate e provvedimenti ministeriali: forniscono chiarimenti operativi su limiti e applicazioni pratiche della norma

Domande frequenti

Qual è la differenza tra deduzione e detrazione?

La deduzione riduce direttamente il reddito imponibile (importo su cui si calcola l'imposta), mentre la detrazione riduce l'importo dell'imposta lorda dovuta. Un assegno al coniuge è deducibile (riduci il reddito), non detraibile. Questo significa che l'effetto economico dipende dalla tua aliquota marginale.

Posso dedurre assegni versati fuori dal territorio italiano?

Sì, la normativa non richiede che l'ex coniuge risieda in Italia. Tuttavia, devono essere documentati e verificabili (bonifici, ricevute, etc.). Consulta un commercialista per verificare se sono necessarie comunicazioni alle autorità estere.

Se non ho versato un assegno in un mese, che cosa succede?

La deduzione si applica solo agli assegni effettivamente corrisposti. Se salti un mese, dedurrai l'importo relativo ai 11 mesi pagati. Le scadenze mancate non possono essere recuperate negli anni successivi (è deduzione annuale).

Devo comunicare in dichiarazione che ho versato assegni al coniuge?

Sì, nella dichiarazione dei redditi (730 o Redditi PF) inserisci l'importo dedotto. Se l'importo è consistente, l'Agenzia delle Entrate potrebbe richiedere la prova di versamento: conserva bonifici, ricevute e qualsiasi documento che attesti il pagamento.

Ci sono limiti massimi di deduzione?

La normativa stabilisce il limite sulla deduzione in funzione del reddito percipito dal coniuge beneficiario. Tuttavia, il calcolo di questi limiti è complesso e dipende da varie circostanze personali. Consulta la dichiarazione dei redditi o rivolgiti a un professionista per verificare se il tuo caso prevede vincoli specifici.

Se il coniuge ha un reddito molto alto, posso comunque dedurre?

No. La deduzione è subordinata anche al fatto che il coniuge beneficiario non disponga di redditi sufficienti a provvedere al proprio mantenimento. Se il beneficiario ha redditi alti, la deduzione potrebbe essere negata o ridotta. Verifica sempre con un professionista.

Gli assegni versati tramite bonifico hanno lo stesso valore di quelli in contanti?

Dal punto di vista della deduzione, sì. Tuttavia, la tracciabilità è fondamentale: un bonifico è sempre provabile e preferibile. Se versamenti in contanti, ottieni una ricevuta firmata dall'ex coniuge. Senza prova, rischi contestazioni dell'Agenzia delle Entrate.

Posso detrarre le ritenute d'acconto sugli assegni?

Se versi assegni al coniuge residente in Italia, generalmente non sono soggetti a ritenuta d'acconto. Se il coniuge risiede all'estero, potrebbero applicarsi ritenute diverse: rivolgiti a un commercialista per il trattamento corretto in dichiarazione.