DPR 115/2002 · artt. 9, 10, 13

CU procedimenti speciali

Calcola il contributo unificato per separazione, divorzio, cause di lavoro, previdenza e procedure concorsuali secondo il DPR 115/2002.

Approfondimento

Come funziona

Il contributo unificato (CU) è la principale spesa che devi affrontare quando avvii un procedimento civile, commerciale o amministrativo. Per i procedimenti speciali — come separazione e divorzio, cause di lavoro e previdenza, procedure concorsuali e volontaria giurisdizione — il calcolo non segue le regole ordinarie, ma è disciplinato da norme specifiche del DPR 115/2002.

Questo calcolatore applica automaticamente le aliquote e le regole previste per ciascuna tipologia di procedimento speciale. Inserisci il tipo di causa, il valore della controversia (se applicabile) e il numero di parti coinvolte: il tool calcolerà l'importo esatto che devi versare alla cancelleria.

Il risultato include anche una spiegazione della formula applicata e dei riferimenti normativi specifici, per permetterti di verificare il calcolo e di presentare il ricorso o l'istanza con la documentazione corretta.

Esempio pratico

Supponiamo di presentare una causa di separazione con un patrimonio da dividere pari a 100.000 euro. Il calcolatore applicherà l'aliquota prevista dal DPR 115/2002 per i procedimenti di separazione e divorzio, considerando il valore della controversia. Se la separazione riguarda solo l'affidamento dei figli senza contestazioni patrimoniali significative, il contributo sarà inferiore. Il tool ti mostrerà l'importo lordo, gli eventuali sconti per procedimenti semplici e l'ammontare finale da versare insieme al ricorso.

Cosa ti serve

• **Tipo di procedimento speciale**: scegli tra separazione, divorzio, causa di lavoro, previdenza, procedura concorsuale o volontaria giurisdizione — troverai queste informazioni nel modello di ricorso o dall'avvocato. • **Valore della controversia** (se applicabile): per cause patrimoniali, indica l'ammontare da dividere o contestato — lo troverai negli atti di causa o nella documentazione allegata. • **Numero di parti**: specifica quanti soggetti sono coinvolti nel procedimento — è rilevante per alcune tipologie di causa. • **Procedimento semplice o ordinario**: per alcuni tipi di causa, potrai indicare se rientra in un percorso semplificato, che riduce il contributo.

Quando usare questo strumento

Usa questo calcolatore se devi avviare un procedimento di separazione, divorzio, causa di lavoro, controversia previdenziale, procedura concorsuale (fallimento, concordato, amministrazione straordinaria) o ricorso in volontaria giurisdizione.

Non usare questo tool per procedimenti ordinari (controversie commerciali o civili generiche senza elementi speciali) — in quel caso consulta il calcolatore del contributo ordinario.

Il tool è accurato secondo il DPR 115/2002 aggiornato al 2002. Per procedimenti molto complessi, con più parti o valore indeterminato, verifica sempre il calcolo con la cancelleria o un professionista, poiché esistono riduzioni e esenzioni che il tool potrebbe non coprire completamente (es. cause di lavoro in caso di lavoratore dipendente in stato di disoccupazione).

Normativa di riferimento

• [DPR 30 maggio 2002 n. 115 (TUSG) — Testo unico delle spese di giustizia](javascript:void(0)) — artt. 9–13: disciplina il contributo unificato per i procedimenti speciali, le aliquote, le riduzioni e i casi di esenzione. • [art. 13 TUSG](/biblioteca/testo-unico-spese-giustizia/art-13) — Contributo unificato nei procedimenti speciali: fissa le aliquote specifiche per separazione, divorzio, cause di lavoro, previdenza, procedure concorsuali.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra il contributo per separazione e quello per divorzio?

Entrambi seguono le stesse aliquote previste dal DPR 115/2002 per i procedimenti di famiglia. La differenza principale è che la separazione può essere giudiziale (con controversia) o consensuale (con accordo), mentre il divorzio può essere breve (dopo sei mesi da sentenza di separazione) o contenzioso. Il calcolatore adatta l'importo in base al tipo di procedimento che inserisci.

Nelle cause di lavoro esiste uno sconto sul contributo unificato?

Sì. Il DPR 115/2002 prevede sconti e esenzioni per le cause di lavoro in determinate situazioni, soprattutto se la parte ricorrente è un lavoratore dipendente in disoccupazione o se ricorre altre condizioni di svantaggio. Il tool include le principali riduzioni ordinarie; consulta la cancelleria per verificare se hai diritto a agevolazioni speciali.

Il contributo unificato è lo stesso per tutte le procedure concorsuali (fallimento, concordato, amministrazione straordinaria)?

No. Le aliquote variano a seconda del tipo di procedura concorsuale e, spesso, in base al valore del patrimonio o del passivo coinvolto. Il calcolatore applica le tariffe specifiche per ogni procedura secondo il DPR 115/2002; seleziona il tipo corretto per ottenere il risultato esatto.

In volontaria giurisdizione il contributo unificato è sempre dovuto?

Dipende. La volontaria giurisdizione è soggetta a contributo unificato, ma esistono casi di esenzione o riduzione (ad esempio, per procedimenti di omologazione di accordi o per ricorsi di minore rilevanza patrimoniale). Il tool calcola l'importo ordinario; verifica sempre il modello di ricorso o consulta un avvocato per escludere esenzioni specifiche.

Come si calcola il valore della controversia nelle cause di lavoro?

Nelle cause di lavoro il valore è di solito determinato dalle prestazioni rivendicate (stipendi arretrati, indennità, danni). Se la causa riguarda il recesso dal rapporto, il valore corrisponde di norma ai danni e alle spettanze liquidate. Inserisci l'importo complessivo delle pretese economiche nel calcolatore per ottenere il contributo corretto.

Il contributo unificato calcolato può variare dopo la deposizione del ricorso?

Il contributo deve essere versato prima della deposizione. Se durante il procedimento aumenta il valore della causa (ad esempio, per una riconvenzione o per motivi di competenza), potrebbe essere dovuto un contributo aggiuntivo. Il calcolatore ti fornisce l'importo iniziale; monitora le comunicazioni della cancelleria per eventuali rettifiche.

Se il procedimento si conclude con accordo, il contributo è rimborsato?

No, il contributo unificato non è rimborsato, anche se la causa si chiude con una transazione o un accordo. È una spesa sostenuta per l'accesso alla giustizia. Tuttavia, una volta versato, non sono dovuti contributi aggiuntivi per l'omologazione dell'accordo (salvo diverse indicazioni della cancelleria).

Come verifico se il calcolo è corretto prima di versare il contributo?

Usa il calcolatore, nota l'importo e i riferimenti normativi, e confrontali con il modulo di ricorso o la documentazione fornita dalla cancelleria. Se hai dubbi, contatta la cancelleria civile competente o un avvocato; loro potranno confermare l'importo esatto e segnalarti eventuali sconti o riduzioni personali.