DPR 115/2002 · art. 13

Tabella contributo unificato

Tabella completa degli scaglioni del contributo unificato per materia (civile, tributario, amministrativo) e procedure speciali secondo il DPR 115/2002.

Approfondimento

Come leggere la tabella

La tabella del contributo unificato (CU) è organizzata per materia di causa e per fascia di valore. Ogni riga riporta l'importo fisso o percentuale da versare in base alla materia (civile, tributaria, amministrativa) e alla natura della procedura (ordinaria, esecutiva, di riscossione, procedimenti speciali come sequestro conservativo o concordato). Il contributo unificato rappresenta la componente principale delle spese di giudizio ed è dovuto dal ricorrente o ricorrente nella misura indicata al momento della proposizione del ricorso. La tabella tiene conto dei diversi scaglioni di valore della causa: per importi minori si applica un contributo minimo fisso, mentre per cause di valore superiore il contributo è calcolato in percentuale. Alcuni procedimenti speciali (come il ricorso straordinario per cassazione o i procedimenti di volontaria giurisdizione) hanno discipline autonome indicate nella medesima tabella.

Quando usare questo strumento

Utilizza questa tabella quando devi determinare l'importo esatto del contributo unificato da versare in un procedimento giudiziale. È essenziale per compilare correttamente il ricorso, il ricorso in appello, il ricorso in cassazione o qualunque atto introduttivo di giudizio. Se devi calcolare anche le altre spese processuali (diritti di segreteria, compensi dell'avvocato, oneri di notifica), consulta la guida completa sulle spese processuali. Se invece cerchi di comprendere la nozione generale di spese di giudizio o di conoscere quali sono tutte le componenti economiche di una causa, accedi alla pagina dedicata alle spese di giudizio nel percorso Spese processuali. Questa tabella fornisce unicamente gli importi ufficiali e normativi del contributo unificato secondo il DPR 115/2002 art. 13.

Struttura della tabella

La tabella è suddivisa per branche del diritto (civile, tributario, amministrativo) e per tipologia di procedimento. Per ogni materia troverai: la fascia di valore della causa (in euro), l'importo fisso minimo (se applicabile), la percentuale o l'importo variabile, e le specifiche per procedure esecutive e procedimenti speciali come sequestro conservativo, procedimenti di concordato, ricorsi straordinari e ricorsi per cassazione. Alcuni procedimenti non sono assoggettati a CU: la tabella li evidenzia distintamente. Le note in calce chiariscono i casi di esenzione, le riduzioni e le discipline particolari.

Normativa di riferimento

La disciplina del contributo unificato è contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 (Testo Unico delle spese di giustizia). La fonte normativa principale è l'<a href="/biblioteca/testo-unico-spese-giustizia/art-13" title="art. 13 TUSG contributo unificato">art. 13 del TUSG</a>, che specifica le modalità di calcolo, gli scaglioni e le eccezioni per materia e tipo di procedura. Per consultare il testo integrale della norma, accedi all'<a href="/biblioteca/testo-unico-spese-giustizia/art-13" title="Decreto Presidente Repubblica 115/2002 art. 13">art. 13 TUSG contributo unificato</a>.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra contributo unificato e altri costi di giudizio?

Il contributo unificato è l'importo fisso o percentuale dovuto dallo Stato per coprire le spese di gestione del processo. È distinto dai diritti di segreteria, dai compensi dell'avvocato, dagli oneri di notifica e dalle altre spese accessorie. Il CU è obbligatorio e regolato dalla tabella, mentre altre componenti possono variare in base alla complessità e alle scelte procedurali.

Chi deve pagare il contributo unificato?

Il contributo unificato è dovuto dal ricorrente o dal ricorrente in appello/cassazione al momento della proposizione dell'atto introduttivo. In alcuni casi, a processo concluso, il giudice può condannare il soccombente al pagamento delle spese, incluso il CU. Le parti in causa di valore inferiore a determinati importi possono beneficiare di esenzioni o riduzioni regolate dalla tabella.

Come si calcola il contributo unificato per cause di valore elevato?

Per cause superiori a determinati scaglioni, il CU è calcolato in percentuale sul valore della causa, secondo i parametri indicati nella tabella per la specifica materia. La percentuale varia tra il civile, il tributario e l'amministrativo, e può essere ulteriormente modulata in base alla natura del procedimento (ordinario, esecutivo, di riscossione).

Esistono procedimenti esenti da contributo unificato?

Sì. Alcuni procedimenti speciali e procedimenti di volontaria giurisdizione sono esentati dal CU o sottoposti a discipline autonome. La tabella evidenzia le eccezioni: è fondamentale verificare se il tuo procedimento rientra nelle fattispecie non assoggettate a contributo unificato prima di compilare l'atto introduttivo.

La tabella del CU è aggiornata annualmente?

La tabella base risale al DPR 115/2002 art. 13 ed è soggetta a variazioni per effetto di decreti legge e leggi di bilancio che periodicamente modificano importi e aliquote. È importante verificare se esistono aggiornamenti ufficiali rispetto alla versione qui riportata, specialmente per cause di recente proposizione.

Quale scaglione si applica a una causa di valore intermedio tra due fasce?

Se il valore della causa rientra tra due scaglioni, si applica il contributo corrispondente allo scaglione in cui il valore si colloca. La tabella riporta i limiti inferiore e superiore di ciascuna fascia: verifica il valore della tua causa e individua la riga corrispondente.

Come si determina il valore della causa per il calcolo del CU?

Il valore della causa è stabilito dalle norme di competenza per materia. In cause patrimoniali, corrisponde all'importo o al valore economico della pretesa. In cause di natura non patrimoniale (status, diritti della personalità), la legge prevede valori forfettari. Consulta le norme sulla competenza per materia se hai dubbi sulla quantificazione.

In caso di pluralità di ricorsi o domande, il CU si cumula?

In generale, il CU è dovuto una sola volta per procedimento, anche se contiene più ricorsi o domande cumulative. Tuttavia, per ricorsi autonomi o successivi (come ricorso in appello o in cassazione), il CU è dovuto separatamente secondo la tabella applicabile a quel grado di giudizio.