Artt. 163-bis · 166 · 171-ter cpc (D.Lgs. 149/2022)

Termini processo civile (post-Cartabia)

Calcola automaticamente i termini del processo civile ordinario post-Riforma Cartabia: iscrizione a ruolo, prima udienza, costituzione e memorie.

Approfondimento

Come funziona

Questo calcolatore applica le regole introdotte dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) al processo civile ordinario. Inserisci la data di notifica dell'atto di citazione e il tool calcolerà automaticamente:

**Iscrizione a ruolo**: aggiunge 10 giorni dalla data inserita. È il termine entro il quale l'avvocato del ricorrente deve inscrivere la causa nel registro del tribunale.

**Prima udienza**: deve essere fissata almeno 90 giorni dopo la notifica. Questo termine garantisce al convenuto il tempo sufficiente per prepararsi.

**Costituzione del convenuto**: scade 70 giorni prima della prima udienza. È il termine ultimo per il convenuto per depositare il suo controdeposito in cancelleria.

**Memorie art. 171-ter**: i termini sono -40 giorni (per memoria allegata alla costituzione), -20 giorni (memoria aggiuntiva) e -10 giorni (memoria di controreplica) dalla prima udienza.

Il calcolatore gestisce automaticamente festivi e fine settimana secondo la normativa processuale vigente.

Esempio pratico

Supponiamo che un atto di citazione sia notificato il 15 gennaio 2025. Il calcolatore ti restituirà: - **Iscrizione a ruolo**: entro il 25 gennaio 2025 - **Prima udienza**: almeno il 15 aprile 2025 (90 giorni dopo) - **Costituzione convenuto**: entro il 6 marzo 2025 (70 giorni prima dell'udienza) - **Memoria allegata (art. 171-ter)**: entro il 6 marzo 2025 - **Memoria aggiuntiva**: entro il 26 marzo 2025 - **Memoria di controreplica**: entro il 5 aprile 2025

Questi termini valgono per il processo ordinario di primo grado. Eccezioni e proroghe sono gestite dal giudice caso per caso.

Cosa ti serve

Per utilizzare il calcolatore devi avere a disposizione:

**Data di notifica**: la data in cui l'atto di citazione è stato notificato al convenuto. La trovi sull'originale dell'atto notarile o sulla ricevuta di consegna se notificato per posta certificata.

**Tipo di processo**: il calcolatore è tarato per il processo civile ordinario post-Riforma Cartabia. Se sei coinvolto in un processo speciale (per esempio locazione, lavoro) i termini potrebbero essere diversi.

**Foro competente**: sebbene non sia un input del tool, ricorda che il tribunale di primo grado è quello competente per territorio secondo le regole di competenza territoriale.

Quando usare questo strumento

Usa questo calcolatore quando sei coinvolto in una causa civile ordinaria (ricorso, atto di citazione, causa tra privati) presentata o notificata **dopo il 1° gennaio 2023** (data di entrata in vigore della Riforma Cartabia).

È ideale per: - Calcolare autonomamente le scadenze senza contattare subito l'avvocato - Verificare l'esattezza dei termini comunicate dal tuo legale - Pianificare i documenti e le deposizioni da preparare - Evitare di perdere scadenze critiche come la costituzione

**Non usare questo tool se**: sei coinvolto in processi speciali (separazioni, adozioni, fallimento, procedimenti per lavoro, locazioni), processi pendenti prima della riforma o processi in appello. Per quei casi, consulta il tuo avvocato o verifica le regole specifiche di quell'ambito.

Normativa di riferimento

Il calcolatore applica le disposizioni contenute nel Codice di Procedura Civile, come modificato dal D.Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia):

- **Art. 163-bis c.p.c.** – Notificazione dell'atto di citazione e termini iniziali - **Art. 166 c.p.c.** – Comparizione delle parti e costituzione in giudizio - **Art. 171-ter c.p.c.** – Scadenze per il deposito delle memorie (ex artt. 407 e 408 c.p.c.)

Per approfondimenti, consulta il testo completo del Codice di Procedura Civile presso la Gazzetta Ufficiale o i principali portali normativi.

Domande frequenti

Cosa succede se non mi costituisco entro il termine di 70 giorni prima dell'udienza?

La mancata costituzione entro il termine comporta decadenza: il convenuto non può più comparire nello stesso processo né depositare documenti, salvo decadenza entro specifiche condizioni. L'avvocato avrà modo di rinunziare al patrocinio e il giudice procederà in contumacia. È uno dei termini più critici da rispettare.

I giorni festivi e i weekend si contano nel calcolo dei termini?

No. Secondo la legge processuale civile, i termini non si contano nei giorni festivi né nei weekend (sabato e domenica). Il calcolatore esclude automaticamente questi giorni dal conteggio, restituendo una data reale di scadenza.

Posso depositare la memoria il giorno stesso della scadenza o entro la fine del giorno?

La memoria deve essere depositata in cancelleria entro le 23:59 del giorno di scadenza oppure in via telematica (PEC) entro lo stesso orario. Se il termine cade di domenica o festivo, è prorogato al primo giorno feriale successivo. Consulta sempre le modalità di deposito del tuo tribunale.

Questo tool vale anche per il processo civile in appello?

No. Il calcolatore è specifico per il processo ordinario di primo grado. I termini in appello sono diversi e più brevi. Per l'appello devi consultare gli artt. 347 e ss. c.p.c. o rivolgerti al tuo avvocato.

Se mi viene prorogato un termine dal giudice, come aggiorno i calcoli?

Una proroga cambia la data di riferimento. Se il giudice prolunga il termine di costituzione, ad esempio, dovrai aggiornare manualmente gli altri termini dipendenti (memorie, etc.). Ricalcola i dati nel tool usando la nuova data come riferimento.

Sono convenuto (imputato) e voglio calcolare i miei termini: come uso il tool?

Inserisci la data di notifica dell'atto di citazione a tuo carico. I termini calcolati valgono per il convenuto: la costituzione scade 70 giorni prima dell'udienza, e le memorie hanno le stesse scadenze del ricorrente, calcolate dalla stessa prima udienza.

Cosa devo depositare entro il termine di -40 giorni dalla prima udienza?

Entro -40 giorni (art. 171-ter c.p.c.) il convenuto deve depositare la sua memoria difensiva (controdeposito), allegata alla costituzione. È il primo documento con cui il convenuto replica alle domande del ricorrente. Manca questo documento = manca la difesa principale.